Ecobonus al 110%, ecco come funziona e chi ne ha diritto
Gli interventi contemplati dall'articolo 128 del decreto Rilancio, varato dal governo Conte per la Fase 2 dell'emergenza coronavirus. Vediamo nel dettaglio che cosa prevede il dettato normativo.
Detrazione nella misura del 110 percento delle spese sostenute tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021 per specifici interventi volti ad incrementare l'efficienza energetica degli edifici (ecobonus), la riduzione del rischio sismico (sismabonus) e per interventi ad essi connessi relativi all'installazione di impianti fotovoltaici e colonnine per la ricarica di veicoli elettrici.
Per tali interventi - come per altre detrazioni in materia edilizia specificamente individuate - in luogo della detrazione, il contribuente potrà optare per un contributo sotto forma di sconto in fattura da parte del fornitore, che potrà recuperarlo sotto forma di credito di imposta cedibile ad altri soggetti, comprese banche e intermediari finanziari, oppure per la trasformazione in un credito di imposta.
Non tutti potranno però fruire delle misure contemplate nel nuovo ecobonus, che è ammesso solo per le persone fisiche e per le abitazioni in struttura condominiale. Le abitazioni indipendenti non sono escluse nel caso in cui siano prima casa del contribuente.
Rispetto all'ecobonus attualmente in vigore (la cui efficacia non decade: resta applicabile per tutto il 2020 sulle unità immobiliari singole e fino a tutto il 2021 sui condomini), a mutare sono anzitutto le percentuali relative all'agevolazione, che salgono dal 50 o 75% a seconda dei casi al 110%. Ma ancor più vantaggiosa si prospetta la tempistica relativa ai rimborsi: il Fisco in altre parole non renderà più la somma in capo a 10 anni, bensì in soli cinque. Non solo: nel caso in cui si ricada nel rischio di incapienza (la somma dovuta dal contribuente è inferiore all'importo della detrazione, il che renderebbe impossibile beneficiare per intero dell'ecobonus) è ammessa la cessione del credito fiscale maturato ad un istituto di credito o all'impresa che ha effettuato i lavori. Anche questi soggetti terzi potranno in caso cedere ulteriormente l'agevolazione.
Per quanto attiene le operazioni di coibentazione esterna dell'involucro dell'edificio, l'agevolazione è ammessa nella misura massima di 60mila euro per ogni unità immobiliare autonoma (moltiplicata per ciascuna abitazione se si tratta di condominio). La superficie interessata dall'intervento dovrà essere pari almeno al 25% del totale. Se poi si conta di efficentare sostituendolo l'impianto di climatizzazione invernale, il tetto detraibile non va oltre i 30mila euro (secondo le medesime modalità di calcolo). L'efficentamento energetico dovrà essere comprovato da tecnici abilitati che nella dichiarazione asseverata dovranno attestare un miglioramento di almeno due classi energetiche (o il raggiungimento di quella più alta).
L'ecobonus contempla anche la detrazione del 110% per l'installazione di impianti fotovoltaici purché avvenga fra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021 con un tetto massimo pari a 48mila euro (e comunque entro il limite di spesa di 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare). Anche in questo caso il decreto pone però dei vincoli: la copertura è ammessa solo se contestuale ad altri interventi tra quelli agevolati e impone al beneficiario la cessione al Gestore dei Servizi Energetici (Gse) della corrente prodotta attraverso l'impianto finanziato e non consumata. Stesse previsioni anche per gli impianti di accumulo di energia installati contestualmente o meno all'impianto fotovoltaico (con la riduzione del limite di spesa di 1.000 euro per ogni kW di capacità di accumulo). Importante da ricordare che le agevolazioni previste per questo ambito, non sono cumulabili con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione.
Al comma 9 dell'articolo 128 (quello che contempla nel suo insieme le misure denominate ecobonus, ndr) il decreto Rilancio apre alla possibilità di fruire della detrazione al 110% anche per l'installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici, spalmata come per gli altri casi su 5 anni.
L'aliquota delle detrazioni spettanti a chi esegue interventi di consolidamento antisismico su edifici aventi i requisiti previsti per tutti gli altri punti è elevata al 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 alla fine del 2021 (formula che dovrebbe includere - ma allo stato dell'arte il condizionale è d'obbligo -, come già nelle precedenti normative in materia, anche eventuali frazioni di lavori avviati prima del 1° luglio). Attenzione: le agevolazioni previste da quello che è stato ribattezzato "sismabonus" diversamente dalle attese non sarà ammesso per edifici che ricadano in quella che è denominata "Zona sismica 4", vale a dire quelle in cui è minimo il rischio di terremoti. Ragione per cui tutti gli edifici, fatte salve le altre limitazioni previste dal decreto, sono da considerare potenzialmente ammessi. Anche in questo caso l'avvenuta riduzione del rischio sismico dovrà essere certificata da un professionista incaricato, che dovrà al contempo confermare la congruità delle spese sostenute.
Pavia e la sua provincia ricadono in zona sismica 3, ovvero con pericolosità sismica bassa, che può essere soggetta a scuotimenti modesti.
Il decreto pone anche indicazioni piuttosto stringenti per quanto attiene la documentazione che dovrà essere prodotta e le modalità di pagamento delle fatture relative agli interventi per i quali sono previste le agevolazioni. Come già avviene attualmente, le fatture dovranno essere saldate tramite bonifico parlante, mentre la documentazione tecnica dovrà essere inviata per via telematica all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico e sostenibile (Enea); come lo stabilirà un decreto attuativo del Mise che vedrà la luce entro massimo 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto.